sa, le note sono provvidenziali

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di Fabrizio G. Poggiani


Per giustificare il mantenimento del voto al di sotto di «6» o per evidenziare determinate cause di disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) si rende opportuno compilare le «note aggiuntive» del software. La compilazione delle dette note risulta, attualmente, uno dei comuni denominatori che legano il recente documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in abbinamento con la propria fondazione, e numerosi ordini territoriali della medesima categoria.


Lo scorso 20 settembre è stato predisposto un documento di ricerca dal titolo «Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): ultimi chiarimenti» da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione nazionale dei commercialisti, che si aggiunge ai numerosi interventi sul tema degli ordini territoriali della medesima categoria professionale.


Il documento appena richiamato cerca di fornire ulteriori indicazioni dopo l’emanazione delle circolari sul tema, la n. 17/E/2019 e la n. 20/E/2019, da parte dell’Agenzia delle entrate; di fatto, il documento recupera tutta una serie di indicazioni utili per la compilazione del modello Isa, ripercorrendo l’intera disciplina.


Innanzitutto, il documento ricorda che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) sono stati previsti dall’art. 9-bis, dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017 e sostituiscono, dal periodo d’imposta 2018, i più noti studi di settore e parametri.


Dal punto di vista soggettivo, gli indici in commento si applicano a molti soggetti che esercitano le attività di impresa e di lavoro autonomo, mentre restano esclusi una serie di contribuenti che versano in particolari situazioni, ben individuate dalle disposizioni richiamate (paragrafo 2 del documento).


Con riferimento alle esclusioni dall’applicazione, il documento ricorda che l’Agenzia delle entrate (circ. 17/E/2019 § 4) ha precisato che nel caso di non applicazione degli Isa (per esclusione) non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali, anche in presenza di operazioni straordinarie (trasformazione, scissione, fusione, conferimento, liquidazione, cessione, acquisto o affitto di azienda, successione e donazione di azienda).


In relazione alle esclusioni per periodo di «non normale svolgimento» dell’attività, le istruzioni ai modelli non forniscono un elenco esaustivo di cause e, quindi, il documento ne recupera alcune (liquidazione ordinaria, anche se volontaria e, in tal caso, senza un impegno alla cancellazione entro un prefissato termine, mancato inizio dell’esercizio delle attività, eventi sismici, sospensione per provvedimento disciplinare per i professionisti e quant’altro).


Si passa, poi, all’analisi di particolari cause di esclusione, inserendo un elenco di attività per le quali la determinazione del reddito avviene con regimi forfetari (2.4) e si richiamano le società cooperative a mutualità prevalente (2.3) specificando, in tale ultimo caso, che per questi enti non è prevista alcuna causa di esclusione, con la necessità (circ. 20/E/2019 § 2.6) di fornire nelle «note aggiuntive» tutte le indicazioni peculiari del perseguimento di fini mutualistici, come già indicato con un più datato documento di prassi (circ. 110/E/1999).


Dal punto di vista operativo e, soprattutto, applicativo, il documento riporta le informazioni rese disponibili nel cassetto fiscale dall’Agenzia delle entrate, richiamando il contestato dm 9/08/2019 che ha definito le variabili precalcolate dalla stessa agenzia, che possono essere acquisite dal contribuente (o dal professionista incaricato) e che possono essere valorizzate nel software di calcolo; professionisti e Caf possono rilasciare, inoltre, l’attestazione di corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili a quelli risultanti in contabilità, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 35, dlgs 241/1997.


Gli indici esprimono, com’è noto, un giudizio sintetico di affidabilità del contribuente, mediante l’elaborazione di taluni valori, con l’utilizzo di una sola regressione, mediante l’indicazione di un voto (da 1 a 10), utilizzando indicatori elementari di affidabilità, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze contabili e strutturali, e indicatori elementari di anomalia che segnalano profili contabili e/o gestionali non in linea con corrispondenti modelli organizzativi di business (Mob).


Gli indicatori di affidabilità sono relativi ai compensi e/o ricavi per addetto, al valore aggiunto per addetto, al reddito per addetto e alla durata e decumulo delle scorte, mentre quelli di anomalia riguardano la gestione caratteristica, la gestione dei cespiti, la redditività, la gestione extra caratteristica, le attività non inerenti e gli indicatori specifici (anno di inizio attività, incidenza dei costi residuali di gestione, apporto di lavoro dei non dipendenti, incidenza degli ammortamenti e altro ancora).


In presenza di situazioni anomale è opportuno, anche in tal caso, segnalare nelle note aggiuntive le peculiarità dell’impresa o del lavoratore autonomo che possono aver portato a un risultato insufficiente (quindi inferiore o pari a «6») con iscrizione nelle liste dei potenziali contribuenti accertabili.


Infatti, il comma 14, dell’art. 9-bis, dl 50/2017 dispone che il voto ottenuto dal contribuente e le informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria rilevano per la definizione di specifiche strategie di controllo basate sul «rischio di evasione fiscale», da parte delle Entrate e della Guardia di finanza.


È possibile, però, a cura del contribuente migliorare i voti ottenuti in pagella operando in due alternative direzioni; la prima, mediante la correzione di eventuali anomalie rilevate dagli indicatori elementari, la seconda, aumentando la propria base imponibile, quindi versando maggiori imposte, mediante l’indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito; i maggiori componenti positivi rilevano ai fini dell’imposizione diretta, dell’Irap e dell’Iva ma il versamento di maggiori imposte non comporta oneri aggiuntivi se l’adeguamento avviene in dichiarazione.


I voti, diciamo più che sufficienti (si veda ItaliaOggi Sette del 23/9/2019), comportano l’ottenimento di taluni benefici premiali (esonero da apposizione dei visti di conformità, esclusioni da accertamenti basati su presunzioni semplici, esclusione dall’applicazione delle società di comodo e altro); la tabella dei voti utili è stata definita con apposito provvedimento direttoriale delle Entrate (n. 126200) e l’analisi degli effetti è stata eseguita nel documento in apposito paragrafo (§ 6).


Infine, il documento tratta i profili sanzionatori (§ 7) evidenziando che il comma 16, dell’art. 9-bis, dl 50/2017 ha introdotto uno specifico regime per le violazioni relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa.


Infatti, in caso di omessa presentazione del modello o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa, modulata sul comportamento del contribuente, da euro 250 a euro 2.000, ai sensi del comma 1, dell’art. 8, dlgs 471/1997.


Ma la novità consiste nel fatto che, per gli Isa, è stato previsto che, prima della contestazione della violazione, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente le informazioni in possesso, invitando lo stesso a eseguire la puntuale comunicazione dei dati e delle informazioni o a correggere spontaneamente gli errori rilevati, in assenza della quale l’agenzia può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo; nelle ricevute restituite dai servizi telematici delle Entrate, per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è stata prevista l’indicazione di uno specifico invito al contribuente a trasmettere il modello, qualora lo stesso non l’abbia fatto. 


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